Buongiorno, vorrei informazioni sul congedo matrimoniale. Io sono collaboratrice scolastica con supplenza breve. Grazie
2 Commenti
NoiPA+
Scritto 6 anni fa
Il permesso per matrimonio è espressamente previsto per il personale docente, educativo ed ATA sia di ruolo che precario, dagli artt. 15/3 e 19/12 del CCNL comparto Scuola. L’art. 15 comma 3 del CCNL comparto Scuola prevede che il personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo indeterminato ha diritto ad un permesso retribuito continuativo e non frazionabile di quindici giorni che decorrono dalla data indicata dal dipendente stesso e comunque in uno spazio temporale compreso tra una settimana prima e due mesi successivi al matrimonio stesso. Il comma 12 dell’art. 19 prevede che Il personale docente ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio. Il dipendente è tenuto a presentare con un ragionevole anticipo (a meno di motivi urgenti e imprevedibili) richiesta di congedo redatta per iscritto, in carta semplice, indirizzata al proprio dirigente scolastico contenente la ragione per cui è richiesto il permesso e la durata dell’assenza (15 gg.). Successivamente il dipendente dovrà produrre, a giustificazione dell’assenza, il certificato del matrimonio rilasciato dall’ufficiale di stato o una dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante l’avvenuto matrimonio.
NoiPA+
Scritto 6 anni fa
Il permesso per matrimonio è espressamente previsto per il personale docente, educativo ed ATA sia di ruolo che precario, dagli artt. 15/3 e 19/12 del CCNL comparto Scuola. L’art. 15 comma 3 del CCNL comparto Scuola prevede che il personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo indeterminato ha diritto ad un permesso retribuito continuativo e non frazionabile di quindici giorni che decorrono dalla data indicata dal dipendente stesso e comunque in uno spazio temporale compreso tra una settimana prima e due mesi successivi al matrimonio stesso. Il comma 12 dell’art. 19 prevede che Il personale docente ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio. Il dipendente è tenuto a presentare con un ragionevole anticipo (a meno di motivi urgenti e imprevedibili) richiesta di congedo redatta per iscritto, in carta semplice, indirizzata al proprio dirigente scolastico contenente la ragione per cui è richiesto il permesso e la durata dell’assenza (15 gg.). Successivamente il dipendente dovrà produrre, a giustificazione dell’assenza, il certificato del matrimonio rilasciato dall’ufficiale di stato o una dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante l’avvenuto matrimonio.
Marzia M.
Scritto 6 anni fa
Grazie mille...