Retribuzione Pensionabile e Contribuzione negli ultimi 4 anni
(vedere estratto conto Inps o cedolini stipendiali)*
Note di compilazione:
* Compilare la maschera inserendo per ciascun periodo temporale individuato la retribuzione percepita e il numero di settimane di contribuzione effettiva da lavoro (si possono ricomprendere anche i contributi figurativi per maternità obbligatoria e congedo parentale se intervenuti in costanza di rapporto di lavoro e i periodi di astensione dal lavoro per malattia del figlio sino all'ottavo anno di età; Circ. Inps 94/2015);
**Senza considerare un eventuale ampliamento in ragione dei periodi neutri;
*** Il valore di settimane utili nel quadriennio deve essere ricompreso tra 13 e 208 settimane (4x52=208)
Avvertenze:
- Per gli eventi di disoccupazione verificatesi dal 1° gennaio 2022 è sufficiente avere 13 settimane di contribuzione nei 4 anni antecedenti l'evento di disoccupazione (soggette al minimale contributivo); non è più richiesto il requisito di almeno 30 giornate di lavoro effettive nei 12 mesi che precedono l'evento di disoccupazione. L'ammortizzatore può essere utilizzato solo dai lavoratori subordinati con eccezione dei lavoratori a tempo indeterminato delle Pa e degli operai agricoli. Dal 1° gennaio 2022 la NASpI è fruibile anche dagli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge n. 240/1984.
- La legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha innovato profondamente lo strumento. Con riferimento agli eventi di disoccupazione involontaria verificatesi dal 1° gennaio 2022 in poi il decalage del 3% al mese scatta dal 151° giorno (6° mese) di fruizione anziché dal 91° giorno e per i soli soggetti che hanno compiuto il 55° anno al momento della domanda di NASpI il decalage scatta dal 211° giorno di fruizione (8° mese).
- Sempre con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatesi dal 1° gennaio 2022, è stato superato il requisito della presenza di almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l'evento di disoccupazione involontaria.