sono una coll. scol. da ben trentasei anni vorrei sapere se la malattia fragile viene detratta dai nove mesi del triennio grazie
1 Commento
NoiPA+
Scritto 4 anni fa
A decorrere dal 16 ottobre 2020, ai sensi del comma 2-bis dell’art.26 del D.L.18/2020, è disposto che i lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche, dallo svolgimento di terapie salvavita, ovvero in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, svolgano, di norma, la propria prestazione lavorativa in modalità agile, potendo essere impiegati anche in mansione diversa, ma ricompresa nella stessa categoria od area di inquadramento, ovvero attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. Per tutti gli altri lavoratori fragili, non essendo ricompresi nel disposto del succitato art.26, saranno applicate le disposizioni previste dall’art.17 del CCNL 2006/2009 ovvero nel triennio, il docente ha diritto a 18 mesi di malattia, i primi nove mesi pagati al 100%, dal decimo al dodicesimo al 90% e poi fino al diciottesimo al 50%.
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Scritto 4 anni fa
A decorrere dal 16 ottobre 2020, ai sensi del comma 2-bis dell’art.26 del D.L.18/2020, è disposto che i lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche, dallo svolgimento di terapie salvavita, ovvero in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, svolgano, di norma, la propria prestazione lavorativa in modalità agile, potendo essere impiegati anche in mansione diversa, ma ricompresa nella stessa categoria od area di inquadramento, ovvero attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. Per tutti gli altri lavoratori fragili, non essendo ricompresi nel disposto del succitato art.26, saranno applicate le disposizioni previste dall’art.17 del CCNL 2006/2009 ovvero nel triennio, il docente ha diritto a 18 mesi di malattia, i primi nove mesi pagati al 100%, dal decimo al dodicesimo al 90% e poi fino al diciottesimo al 50%.