Salve.
Cerco di fare la rinuncia bonus irpef per il 2025 ma nn ci riesco. Quando seleziono gestione trattamento integrativo, mi esce solo da fleggare ripristino bonus fiscale. Mentre quando l'ho fatta l'anno scorso verso il 4 gennaio sempre, usciva rinuncia. Come è possibile? Basta farla una sola volta e vale anche per gli anni successivi? O va fatta ogni anno come la gestione dei familiari a carico. Grazie

Chiara L.
Scritto 2 anni fa
Salve, una volta è sufficiente, ne è la prova il fatto stesso che da sistema, avendo lei già fatto rinuncia l'anno scorso, potrebbe solo ripristinare l'erogazione del bonus.
Alessandra S.
Scritto 2 anni fa
Chiara, buongiorno. Io invece non riesco a toglierlo. Potresti aiutarmi? Quando clicco su gestisci mi apre una schermata ma nessuna voce mi indirizza al bonus. È possibile sapere i passaggi? Ti ringrazio
Chiara L.
Scritto 2 anni fa
@Alessandra S., salve, stipendiale, profilo, bonus irpef "gestisci", trattamento integrativo "avanti" ...
Alessandra S.
Scritto 2 anni fa
Alessandra S.
Scritto 2 anni fa
Da mesi ormai, dopo gestisci mi apre questa schermata ma nessuna voce mi aiuta
Alessandra S.
Scritto 2 anni fa
Alessandra S.
Scritto 2 anni fa
Se clicco su servizi online questo è quello che viene fuori, senza risultati
Gianfranco S.
Scritto 2 anni fa
Ok grazie...
Chiara L.
Scritto 2 anni fa
@Alessandra S., segnali all'assistenza dal sito ufficiale NoiPa o li contatti al numero verde.
Alessandra S.
Scritto 2 anni fa
Grazie mille.
Paola N.
Scritto 2 anni fa
Una volta è sufficiente per bonus in bustapaga, ma se percepisce naspi nei mesi estivi, viene erogato automaticamente e bisogna fare richiesta di rinuncia ogni volta
Chiara L.
Scritto 2 anni fa
@Paola N., il trattamento integrativo erogato sullo stipendio proviene da Noipa e non si ripristina in automatico se si riceve la naspi. Il trattamento integrativo ricevuto in naspi proviene invece da inps e se non si vuole ricevere è sufficiente rinunciare tramite sito inps. Comunque, noipa e inps non comunicano fra loro quindi la rinuncia o il ripristino del trattamento integrativo chiesto ad un ente non inficia nelle erogazioni dell'altro ente.