FACCIAMO CHIAREZZA SULLA PROROGA!! Decreto-Legge 21 marzo 2022, n. 21, art. 36 dice testualmente:
“[…] Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica, il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e prorogati fino al 31 marzo 2022, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell'infanzia statali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nelle quali il termine è prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2022 nel limite delle risorse di cui al secondo periodo […]”. Nel dettaglio si evidenzia che, per quanto concerne tutte le istituzioni scolastiche, ad eccezione per la scuola dell’infanzia, la proroga dei suddetti contratti deve essere sottoscritta fino al termine delle lezioni della regione di riferimento, e comunque entro il limite delle risorse assegnate Per le scuole dell’infanzia, il cui termine delle lezioni è previsto per il 30 giugno, si evidenzia che possono essere prorogati fino a tale data, esclusivamente i contratti relativi al personale docente, e comunque entro il limite delle risorse assegnate.
TRADOTTO: CI RINNOVANO SE C STONN L TERRIS ( per chi non è barese se ci sono i soldi)!!! il rinnovo NON è obbligatorio!
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Daniele C.
FACCIAMO CHIAREZZA SULLA PROROGA!!
Decreto-Legge 21 marzo 2022, n. 21, art. 36 dice testualmente:
“[…] Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica, il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e prorogati fino al 31 marzo 2022, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell'infanzia statali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nelle quali il termine è prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2022 nel limite delle risorse di cui al secondo periodo […]”. Nel dettaglio si evidenzia che, per quanto concerne tutte le istituzioni scolastiche, ad eccezione per la scuola dell’infanzia, la proroga dei suddetti contratti deve essere sottoscritta fino al termine delle lezioni della regione di riferimento, e comunque entro il limite delle risorse assegnate Per le scuole dell’infanzia, il cui termine delle lezioni è previsto per il 30 giugno, si evidenzia che possono essere prorogati fino a tale data, esclusivamente i contratti relativi al personale docente, e comunque entro il limite delle risorse assegnate.
TRADOTTO: CI RINNOVANO SE C STONN L TERRIS ( per chi non è barese se ci sono i soldi)!!! il rinnovo NON è obbligatorio!